| L' articolo prende in esame i rapporti esistenti tra l' istituto
della riserva d' impresa e il diritto comunitario, facendo
riferimento alla riserva esistente nel settore elettrico quale
modello concreto per evidenziare la portata applicativa dei principi
ricostruibili in seguito ad un' indagine teorica generale. Premesse
alcune annotazioni circa le proposte di liberalizzazione del settore
elettrico, avanzate dalla Commissione CEE, l' A. illustra gli
strumenti normativi impiegabili dalle autorita' comunitarie per
liberalizzare gli ambiti riservati esistenti negli Stati membri,
esponendo successivamente i principi sostanziali rilevanti in
materia, contemplati dal Trattato e dal diritto derivato, e cioe' i
fondamentali principi di libera circolazione delle merci, di libera
concorrenza e di libera prestazione dei servizi ovvero di liberta' di
stabilimento. L' A. discute quindi la relazione esistente tra la
figura della riserva d' impresa e ciascuno dei principi richiamati,
sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia. L' indagine
rinviene in ciascun settore considerato un' analoga linea
argomentativa della Corte, per la quale la riserva d' impresa e'
istituto che non contrasta intrinsecamente con il diritto
comunitario, e che rinviene per di piu' la propria esplicita
legittimazione nella lettera del Trattato (artt. 37 e 90). Ferma
restando, in linea di principio, la legittimita' della figura della
riserva, la Corte ritiene tuttavia che il riconoscimento di ambiti
riservati frequentemente causi (o sia idoneo a causare) effetti
illegittimi (cioe' comportamenti contrari al diritto comunitario),
conseguendone la necessita' di dichiarare -in generale- non conforme
rispetto al diritto comunitario l' atto di riconoscimento della
riserva, che di tali effetti rappresenta la cuasa. Nondimeno, qualora
il legislatore nazionale detti, contestualmente al riconoscimento
della riserva, una disciplina adeguata, la quale escluda che il
riconoscimento della riserva causi comportamenti illegittimi, allora
la riserva non risulta essere in contrasto con il Trattato. Per
questo verso, la relazione esistente tra monopoli ed effetti
restrittivi per i principi liberistici comunitari non e' assimilabile
ad una relazione fattispecie-attributo, ma ad una relazione
causa-effetto non necessaria, ma solamente eventuale, per quanto
probabile. L' applicazione dei principi ora esposti e' peraltro
limitata dal contenuto di alcune norme eccezionali, connesse alla
salvaguardia di interessi fondamentali delle comunita' nazionali
(artt. 36; 90, comma 2; 56 e 66 del Trattato). Di queste norme
eccezionali si discute con specifico riferimento al settore elettrico
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