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203801
IDG931203448
93.12.03448 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lolli Alessandro
Riserva d' impresa e diritto comunitario. I monopoli elettrici
Riv. trim. dir. pubbl., (1993), fasc. 1, pag. 90-136
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D8716; D31131
L' articolo prende in esame i rapporti esistenti tra l' istituto della riserva d' impresa e il diritto comunitario, facendo riferimento alla riserva esistente nel settore elettrico quale modello concreto per evidenziare la portata applicativa dei principi ricostruibili in seguito ad un' indagine teorica generale. Premesse alcune annotazioni circa le proposte di liberalizzazione del settore elettrico, avanzate dalla Commissione CEE, l' A. illustra gli strumenti normativi impiegabili dalle autorita' comunitarie per liberalizzare gli ambiti riservati esistenti negli Stati membri, esponendo successivamente i principi sostanziali rilevanti in materia, contemplati dal Trattato e dal diritto derivato, e cioe' i fondamentali principi di libera circolazione delle merci, di libera concorrenza e di libera prestazione dei servizi ovvero di liberta' di stabilimento. L' A. discute quindi la relazione esistente tra la figura della riserva d' impresa e ciascuno dei principi richiamati, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia. L' indagine rinviene in ciascun settore considerato un' analoga linea argomentativa della Corte, per la quale la riserva d' impresa e' istituto che non contrasta intrinsecamente con il diritto comunitario, e che rinviene per di piu' la propria esplicita legittimazione nella lettera del Trattato (artt. 37 e 90). Ferma restando, in linea di principio, la legittimita' della figura della riserva, la Corte ritiene tuttavia che il riconoscimento di ambiti riservati frequentemente causi (o sia idoneo a causare) effetti illegittimi (cioe' comportamenti contrari al diritto comunitario), conseguendone la necessita' di dichiarare -in generale- non conforme rispetto al diritto comunitario l' atto di riconoscimento della riserva, che di tali effetti rappresenta la cuasa. Nondimeno, qualora il legislatore nazionale detti, contestualmente al riconoscimento della riserva, una disciplina adeguata, la quale escluda che il riconoscimento della riserva causi comportamenti illegittimi, allora la riserva non risulta essere in contrasto con il Trattato. Per questo verso, la relazione esistente tra monopoli ed effetti restrittivi per i principi liberistici comunitari non e' assimilabile ad una relazione fattispecie-attributo, ma ad una relazione causa-effetto non necessaria, ma solamente eventuale, per quanto probabile. L' applicazione dei principi ora esposti e' peraltro limitata dal contenuto di alcune norme eccezionali, connesse alla salvaguardia di interessi fondamentali delle comunita' nazionali (artt. 36; 90, comma 2; 56 e 66 del Trattato). Di queste norme eccezionali si discute con specifico riferimento al settore elettrico
art. 41 Cost. art. 43 Cost. art. 36 Tr. CEE art. 37 Tr. CEE art. 66 Tr. CEE art. 90 Tr. CEE
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