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204311
IDG931003958
93.10.03958 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Izzo Gioacchino
L' accertamento tributario definitivo non e', di per se', prova penal
Nota a Cass. sez. III pen. 4 luglio 1990, n. 9713
Rass. trib., an. 34 (1991), fasc. 10, pt. 2, pag. 90-92
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D215; D217; D2191; D68
Secondo la sentenza in rassegna il P.M. "puo' dedurre da un accertamento tributario, definitivo per mancata opposizione, elementi a sostegno dell' imputazione"; peraltro, dovra' fornire le ragioni di attendibilita', "dal momento che per effetto dell' accertamento non sorge in capo all' imputato l' onere di fornire la prova contraria". L' A. esamina la portata e le conseguenze delle affermazioni della Suprema Corte, e svolge qualche considerazione sul rapporto tra giudizio penale e giudizio tributario alla luce del nuovo codice di procedura penale.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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