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207991
IDG941500322
94.15.00322 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Belfiore Camillo
Sulla difesa dai rumori
Nota a ord. Pret. Alessandria 24 gennaio 1992
Giur. merito, vol. amb000, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1226-1229
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D304113; D1421; D03; D0411
Premesso che la potesta' regolamentare, su date materia, del Governo e degli Enti pubblici minori segue la competenza sulle stesse materie, cosi' come attribuita dalla legge, si rileva che la materia della disciplina della rumorosita' relativamente agli ambienti esterni e abitativi e' attribuita allo Stato e non piu' ai Comuni, per effetto della legge sulla riforma sanitaria (l. 833/1978). Per quanto riguarda la limitazione dei rumori a difesa del diritto alla salute nei rapporti interprivati, mentre il diritto stesso trova autonoma fonte nell' art. 32 Cost., si puo' ricorso analogicamente allo schema normativo dell' art. 844 c.c. (normale tollerabilita'), che consente l' utilizzazione di uno strumento dettato dalla legge a tutela della proprieta', ma trasponibile, per somiglianza di situazioni, nel campo della tutela della salute. Per determinare in concreto la normale tollerabilita', in relazione alle immissioni sonore, non basta tener conto dei limiti disposti da leggi amministrative, ma occorre anche tener conto della reattivita' personale media, della destinazione economico-sociale dei fondi, della natura e delle caratteristiche di intensita' e durata dei suoni oggetto dell' indagine.
art. 32 Cost. art. 128 Cost. l. 23 dicembre 1978, n. 833 l. 8 luglio 1986, n. 349 d.p.c.m. 1 marzo 1991 art. 844 c.c.



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