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207996
IDG941500327
94.15.00327 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cirulli Massimo
La prova della residenza
Nota a Pret. Pescara 27 novembre 1991
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1268-1271
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30009; D40220
Il principio, di enunciazione giurisprudenziale, della efficacia meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche ai fini della prova della residenza va conciliato, secondo l' A., con l' esigenza di tutelare l' affidamento dei terzi di buona fede, i quali, confidando nelle predette risultanze, abbiano ignorato senza colpa il trasferimento in altro Comune dell' altrui residenza. A tal fine, l' art. 44 c.c. rende inopponibile ai predetti terzi il trasferimento non denunciato con l' osservanza delle formalita' prescritte dall' art. 31 disp. att. c.c. Viene quindi individuata, con l' ausilio di un esempio e con riferimento alla competenza territoriale ex art. 18 c.p.c., la rilevanza di carattere processuale e probatorio della distinzione tra terzi di buona e di mala fede, prospettandosi tre possibile ipotesi di difformita' della residenza anagrafica da quella effettiva: a) che l' attore ignori incolpevolmente il trasferimento della residenza del convenuto, non denunciato nei modi previsti dalla legge e quindi a lui non opponibile, neppure ai fini dell' individuazione del giudice territorialmente competente; b) che ne sia a conoscenza, ed abbia adito il giudice della nuova residenza, mentre il convenuto eccepisca l' incompetenza territoriale dell' ufficio, sulla base di un certificato anagrafico che spettera' all' attore contestare; c) che l' attore, pur riconoscendo la nuova residenza, abbia proposto la domanda dinanzi al giudice del luogo di residenza anagrafica del convenuto, il quale eccepisca l' incompetenza allegando la mala fede dell' attore ed il fatto di avere eletto altrove il luogo di abituale e volontaria dimora.
art. 43 comma 2 c.c. art. 44 c.c. art. 31 disp. att. c.c. art. 18 c.p.c.



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