| Il principio, di enunciazione giurisprudenziale, della efficacia
meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche ai fini della prova
della residenza va conciliato, secondo l' A., con l' esigenza di
tutelare l' affidamento dei terzi di buona fede, i quali, confidando
nelle predette risultanze, abbiano ignorato senza colpa il
trasferimento in altro Comune dell' altrui residenza. A tal fine, l'
art. 44 c.c. rende inopponibile ai predetti terzi il trasferimento
non denunciato con l' osservanza delle formalita' prescritte dall'
art. 31 disp. att. c.c. Viene quindi individuata, con l' ausilio di
un esempio e con riferimento alla competenza territoriale ex art. 18
c.p.c., la rilevanza di carattere processuale e probatorio della
distinzione tra terzi di buona e di mala fede, prospettandosi tre
possibile ipotesi di difformita' della residenza anagrafica da quella
effettiva: a) che l' attore ignori incolpevolmente il trasferimento
della residenza del convenuto, non denunciato nei modi previsti dalla
legge e quindi a lui non opponibile, neppure ai fini dell'
individuazione del giudice territorialmente competente; b) che ne sia
a conoscenza, ed abbia adito il giudice della nuova residenza, mentre
il convenuto eccepisca l' incompetenza territoriale dell' ufficio,
sulla base di un certificato anagrafico che spettera' all' attore
contestare; c) che l' attore, pur riconoscendo la nuova residenza,
abbia proposto la domanda dinanzi al giudice del luogo di residenza
anagrafica del convenuto, il quale eccepisca l' incompetenza
allegando la mala fede dell' attore ed il fatto di avere eletto
altrove il luogo di abituale e volontaria dimora.
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