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Stampa giuridica

Documento


208000
IDG941500331
94.15.00331 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrante Umberto
L' art. 700 c.p.c. di fronte all' art. 21 Cost.
Nota a Pret. Verona 18 ottobre 1991
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1286-1287
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04017; D44022
Nell' annotata decisione si afferma che il giudice non puo', nell' ambito del potere attribuitogli dall' art. 700 c.p.c., sequestrare stampati, anche se lesivi della personalita', o vietarne la ulteriore diffusione o la ristampa; nell' aderire a tale opinione, l' A. rileva che il contrario assunto e' soltanto manifestazione della tendenza di ogni potere ad espandersi. Puntualizzati di concetti di "manifestazione del pensiero" e di "stampati", l' A. sottolinea che il dettato dell' art. 21 Cost. impone di escludere che si possa, fuori dei casi espressamente previsti, procedere a sequestro preventivo di stampati in cui vi sia manifestazione del pensiero in senso proprio. E poiche' scopo dell' art. 21 Cost. e' anche quello di assicurare la libera circolazione del prodotto del pensiero fissato negli stampati, appare vano il tentativo di superare il divieto suddetto utilizzando la distinzione tra "sequestro" e "inibitoria".
art. 21 Cost. art. 700 c.p.c.



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