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| IDG941500331 | |
| 94.15.00331 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrante Umberto
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| L' art. 700 c.p.c. di fronte all' art. 21 Cost.
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| Nota a Pret. Verona 18 ottobre 1991
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| Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1286-1287
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D04017; D44022
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| Nell' annotata decisione si afferma che il giudice non puo', nell'
ambito del potere attribuitogli dall' art. 700 c.p.c., sequestrare
stampati, anche se lesivi della personalita', o vietarne la ulteriore
diffusione o la ristampa; nell' aderire a tale opinione, l' A. rileva
che il contrario assunto e' soltanto manifestazione della tendenza di
ogni potere ad espandersi. Puntualizzati di concetti di
"manifestazione del pensiero" e di "stampati", l' A. sottolinea che
il dettato dell' art. 21 Cost. impone di escludere che si possa,
fuori dei casi espressamente previsti, procedere a sequestro
preventivo di stampati in cui vi sia manifestazione del pensiero in
senso proprio. E poiche' scopo dell' art. 21 Cost. e' anche quello di
assicurare la libera circolazione del prodotto del pensiero fissato
negli stampati, appare vano il tentativo di superare il divieto
suddetto utilizzando la distinzione tra "sequestro" e "inibitoria".
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| art. 21 Cost.
art. 700 c.p.c.
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