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208004
IDG941500335
94.15.00335 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Sull' oggetto e sui limiti del giudizio di ammissibilita' dell' azione prevista dall' art. 274 c.c.
Nota a decr. Trib. Min. Catania 21 luglio 1991
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1298-1303
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30136
Nota adesiva al decreto in rassegna, che, uniformandosi ad un indirizzo dottrinario e giurisprudenziale pacifico e costante, ha affermato che il preliminare procedimento di accertamento dell' ammissibilita' dell' azione per la dichiarazione giudiziale di paternita', avendo ad oggetto una valutazione meramente sommaria e delibativa del "fumus boni iuris" della fondatezza o della non manifesta infondatezza dell' azione che si intende proporre e non gia' la prova piena e rigorosa della procreazione (che costituisce l' oggetto del successivo giudizio di merito), non esige l' acquisizione di elementi dotati di particolare efficacia probatoria, in quanto la valutazione delle specifiche circostanze che valgono a far ritenere giustificata l' azione deve mantenersi sul piano della probabilita' e non della certezza. In particolare il Tribunale ha ritenuto che costituivano specifiche circostanze idonee a far ritenere giustificata l' azione le ammissioni del resistente di avere avuto una relazione extraconiugale con la ricorrente e di avere avuto ripetutamente rapporti sessuali con la stessa; e di averla incontrata in un appartamento appositamente locatole (e di cui lui pagava il canone); e di averle dato notevoli somme di danaro per la loro relazione; mentre l' asserita sterilizzazione volontaria del resistente e l' "exceptio plurium concubentium", concernendo la prova della filiazione, trovavano una sede piu' opportuna nell' eventuale e successiva fase contenziosa prevista dall' art. 269 c.c.
l. 23 novembre 1971, n. 1047 art. 269 c.c. art. 274 c.c.



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