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| IDG941500335 | |
| 94.15.00335 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Manera Giovanni
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| Sull' oggetto e sui limiti del giudizio di ammissibilita' dell'
azione prevista dall' art. 274 c.c.
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| Nota a decr. Trib. Min. Catania 21 luglio 1991
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| Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1298-1303
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30136
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| Nota adesiva al decreto in rassegna, che, uniformandosi ad un
indirizzo dottrinario e giurisprudenziale pacifico e costante, ha
affermato che il preliminare procedimento di accertamento dell'
ammissibilita' dell' azione per la dichiarazione giudiziale di
paternita', avendo ad oggetto una valutazione meramente sommaria e
delibativa del "fumus boni iuris" della fondatezza o della non
manifesta infondatezza dell' azione che si intende proporre e non
gia' la prova piena e rigorosa della procreazione (che costituisce l'
oggetto del successivo giudizio di merito), non esige l' acquisizione
di elementi dotati di particolare efficacia probatoria, in quanto la
valutazione delle specifiche circostanze che valgono a far ritenere
giustificata l' azione deve mantenersi sul piano della probabilita' e
non della certezza. In particolare il Tribunale ha ritenuto che
costituivano specifiche circostanze idonee a far ritenere
giustificata l' azione le ammissioni del resistente di avere avuto
una relazione extraconiugale con la ricorrente e di avere avuto
ripetutamente rapporti sessuali con la stessa; e di averla incontrata
in un appartamento appositamente locatole (e di cui lui pagava il
canone); e di averle dato notevoli somme di danaro per la loro
relazione; mentre l' asserita sterilizzazione volontaria del
resistente e l' "exceptio plurium concubentium", concernendo la prova
della filiazione, trovavano una sede piu' opportuna nell' eventuale e
successiva fase contenziosa prevista dall' art. 269 c.c.
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| l. 23 novembre 1971, n. 1047
art. 269 c.c.
art. 274 c.c.
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