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Documento


208005
IDG941500336
94.15.00336 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Delli Noci Vittorio
Cure termali in periodo extra-feriale
Nota a Pret. Vibo Valentia 20 luglio 1991
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1307-1308
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D744; D7445
L' A. rileva che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 297/1990, ha fatto un po' di chiarezza nella tormentata materia della fruizione delle cure termali. La Corte, infatti, dopo avere affermato il principio della "necessita' non dilazionabile" e della "indifferibilita'" delle cure termali, ai fini della loro fruizione in periodo extra-feriale, ha tuttavia previsto che, quando l' essenziale funzione delle ferie possa dirsi in concreto pregiudicata, attesa la specificita' e/o gravita' della malattia, il periodo feriale possa anche essere sospeso, onde il lavoratore abbia a fruire delle cure. Con cio' -a giudizio dell' A.- la Corte si e' mossa sulla linea gia' tracciata con la precedente sentenza n. 616/1987, allorche' ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l' art. 2109 c.c., nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante le ferie ne possa sospendere il decorso.
art. 13 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 l. 11 novembre 1983, n. 638 art. 2109 c.c. C. Cost. 18 dicembre 1987, n. 559 C. Cost. 19 giugno 1990, n. 297



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