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Documento


208006
IDG941500337
94.15.00337 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonamore Daniele
La responsabilita' aquiliana della p.a. (ente locale) per i danni causati da tabelloni pubblicitari
Nota a App. Trieste 3 giugno 1991
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1310-1314
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D160; D30714
La caduta della staffa di un cartellone pubblicitario di pertinenza di un Ente locale e' dal punto di vista materiale e da quello giuridico del tutto sullo stesso piano di valore dell' apertura di una voragine nel manto stradale. La responsabilita' del Comune nei confronti di eventuali danneggiati viene sanzionata dagli artt. 590 c.p., 2043, 2049, 2051 c.c. Trattasi di un tipico caso di responsabilita' oggettiva, secondo cui a carico della vittima dell' illecito grava il solo onere di provare il fatto, vale a dire l' anomalia della situazione. I giudici di merito, invece, invertendo l' onere della prova, hanno ritenuto che la responsabilita' del proprietario del manufatto non sussista qualora le prove offerte non siano idonee a dimostrare la pericolosita' intrinseca della situazione e la sussistenza di un nesso causale tra detta pericolosita' e l' evento dannoso. Sarebbe per contro spettato al proprietario provare l' esistenza del caso fortuito, cioe' di un evento eccezionale e imprevedibile. Soluzione che scaturisce non solamente dagli artt. 2051-2053 c.c., ma altresi', da una consolidatissima giurisprudenza, la quale ha sancito che una situazione costituisce pericolo: a) sia per il carattere obiettivo della sua "non visibilita'"; sia per quello soggettivo della sua "non prevedibilita'". Non basta, percio', che il pericolo (; buca, staffa penzoloni) sia visibile. Occorre anche che sia prevedibile dal danneggiato, al quale non puo' essere imposto l' obbligo di muoversi con l' attenzione e la cautela richiesta dai percorsi di guerra o dai campi minati.
art. 2043 c.c. art. 2049 c.c. art. 2051 c.c. art. 2052 c.c. art. 2053 c.c.



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