| La caduta della staffa di un cartellone pubblicitario di pertinenza
di un Ente locale e' dal punto di vista materiale e da quello
giuridico del tutto sullo stesso piano di valore dell' apertura di
una voragine nel manto stradale. La responsabilita' del Comune nei
confronti di eventuali danneggiati viene sanzionata dagli artt. 590
c.p., 2043, 2049, 2051 c.c. Trattasi di un tipico caso di
responsabilita' oggettiva, secondo cui a carico della vittima dell'
illecito grava il solo onere di provare il fatto, vale a dire l'
anomalia della situazione. I giudici di merito, invece, invertendo l'
onere della prova, hanno ritenuto che la responsabilita' del
proprietario del manufatto non sussista qualora le prove offerte non
siano idonee a dimostrare la pericolosita' intrinseca della
situazione e la sussistenza di un nesso causale tra detta
pericolosita' e l' evento dannoso. Sarebbe per contro spettato al
proprietario provare l' esistenza del caso fortuito, cioe' di un
evento eccezionale e imprevedibile. Soluzione che scaturisce non
solamente dagli artt. 2051-2053 c.c., ma altresi', da una
consolidatissima giurisprudenza, la quale ha sancito che una
situazione costituisce pericolo: a) sia per il carattere obiettivo
della sua "non visibilita'"; sia per quello soggettivo della sua "non
prevedibilita'". Non basta, percio', che il pericolo (; buca, staffa
penzoloni) sia visibile. Occorre anche che sia prevedibile dal
danneggiato, al quale non puo' essere imposto l' obbligo di muoversi
con l' attenzione e la cautela richiesta dai percorsi di guerra o dai
campi minati.
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