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208011
IDG941500342
94.15.00342 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montagni Andrea
In tema di proroga dei termini di custodia cautelare
Nota a ord. GIP Trib. Lucca 21 ottobre 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 2, pag. 1354-1356
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113
Il codice di rito penale vigente prevede un sistema normativo articolato, volto a disciplinare i termini massimi di custodia cautelare, in esecuzione della direttiva n. 61 della l. 81/1987 (legge delega); cio' non ha impedito, in ossequio ad un principio di adeguatezza degli strumenti giudiziari alla complessita' indagativa specifica di ogni fascicolo, l' introduzione, nello stesso corpo legislativo, di un punto flessibile: la discrezione concessa al GIP, in ordine al potere di deroga della durata ordinaria della misura coercitiva. Nel silenzio normativo, per quanto attiene alle forme da rispettare per compiutezza di contraddittorio, si ritiene sufficiente la notifica al difensore della richiesta di proroga inoltrata dal P.M., unitamente all' avviso di fissazione d' udienza, con termine dilatorio di giorni tre dalla data stabilita. L' emissione del provvedimento di proroga di cui all' art. 305, comma 2, c.p.p., e' condizionata dalla sussistenza di gravi esigenze cautelari, in rapporto ad accertamenti istruttori particolarmente complessi. Condivisibile l' orientamento espresso dal giudice di Lucca, che ritiene l' equivalenza allo scopo, dei canoni prognostici di cui all' art. 274 c.p.p.; al contrario, sottolineando il collegamento funzionale tra gli accertamenti di particolare complessita' e le esigenze di cautela, si restringe il richiamo alle sole esigenze di cui alla lett. a) dell' art. 274 c.p.p., supponendo la coincidenza tra lo spirare del termine di cui all' art. 292 lett. d), c.p.p., e la scadenza del termine massimo di custodia cautelare.
art. 2 n. 61 l. 16 febbraio 1987, n. 81 art. 127 c.p.p. art. 274 c.p.p. art. 305 c.p.p.



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