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208012
IDG941500343
94.15.00343 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Demuro Gian Paolo
Qualifica pubblicistica e collegamento funzionale con il fatto
Nota a Trib. Rovigo 28 maggio 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 2, pag. 1363-1367
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5111; D51110
Sotto un profilo generale, appare non condivisibile una tecnica che ricorra a modelli rigidi, quasi meccanici, per la individuazione di fattispecie di reato. L' esame, dunque, della qualifica soggettiva, di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, non puo' procedere separata dall' analisi del fatto e delle note che lo caratterizzano. L' analisi della qualifica in relazione al fatto non dovrebbe poi essere sufficiente: necessario sarebbe infatti un riscontro della validita' delle conclusioni tratte in relazione all' interesse tutelato dalla norma identificata ed alla ratio di essa. Sara' indispensabile verificare la possibilita' concreta che la qualifica soggettiva (formando un elemento costitutivo del reato), con i caratteri che la distinguono, si presti a rientrare nell' ambito degli elementi coperti dal dolo. Deve essere respinto un modo di procedere che isoli l' aspetto della identificazione della nozione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dall' analisi del fatto. E' necessario un collegamento funzionale con il fatto concreto e non una descrizione astratta dei vari soggetti rientranti nella categoria dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. E' inoltre necessario distinguere tra: 1) ipotesi nelle quali la qualifica soggettiva e' requisito indispensabile per una condotta di strumentalizzazione di essa; 2) ipotesi nelle quali la qualifica funge da base (o anche da occasione) per una condotta che rientrerebbe comunque in fattispecie gia' previste in generale dal legislatore; 3) eventualita' nelle quali la qualifica e' requisito del soggetto passivo del reato.
l. 26 aprile 1990, n. 86 l. 7 febbraio 1992, n. 181 art. 314 c.p. art. 323 c.p. art. 336 c.p. art. 337 c.p. art. 357 c.p. art. 358 c.p.



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