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| IDG941500343 | |
| 94.15.00343 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Demuro Gian Paolo
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| Qualifica pubblicistica e collegamento funzionale con il fatto
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| Nota a Trib. Rovigo 28 maggio 1992
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| Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 2, pag. 1363-1367
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5111; D51110
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| Sotto un profilo generale, appare non condivisibile una tecnica che
ricorra a modelli rigidi, quasi meccanici, per la individuazione di
fattispecie di reato. L' esame, dunque, della qualifica soggettiva,
di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, non puo'
procedere separata dall' analisi del fatto e delle note che lo
caratterizzano. L' analisi della qualifica in relazione al fatto non
dovrebbe poi essere sufficiente: necessario sarebbe infatti un
riscontro della validita' delle conclusioni tratte in relazione all'
interesse tutelato dalla norma identificata ed alla ratio di essa.
Sara' indispensabile verificare la possibilita' concreta che la
qualifica soggettiva (formando un elemento costitutivo del reato),
con i caratteri che la distinguono, si presti a rientrare nell'
ambito degli elementi coperti dal dolo. Deve essere respinto un modo
di procedere che isoli l' aspetto della identificazione della nozione
di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dall'
analisi del fatto. E' necessario un collegamento funzionale con il
fatto concreto e non una descrizione astratta dei vari soggetti
rientranti nella categoria dei pubblici ufficiali e degli incaricati
di un pubblico servizio. E' inoltre necessario distinguere tra: 1)
ipotesi nelle quali la qualifica soggettiva e' requisito
indispensabile per una condotta di strumentalizzazione di essa; 2)
ipotesi nelle quali la qualifica funge da base (o anche da occasione)
per una condotta che rientrerebbe comunque in fattispecie gia'
previste in generale dal legislatore; 3) eventualita' nelle quali la
qualifica e' requisito del soggetto passivo del reato.
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| l. 26 aprile 1990, n. 86
l. 7 febbraio 1992, n. 181
art. 314 c.p.
art. 323 c.p.
art. 336 c.p.
art. 337 c.p.
art. 357 c.p.
art. 358 c.p.
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