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208014
IDG941500345
94.15.00345 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Terrusi Francesco
Note in margine ad una singolare pronuncia di ripristino della custodia cautelare nei confronti di imputato prosciolto
Nota a App. Firenze 17 marzo 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 2, pag. 1392-1397
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113; D6126
L' A., commentando con toni fortemente critici una decisione d' appello attestante la possibilita' di ripristino, in esito a rinvio a giudizio, della custodia cautelare nei confronti di imputato anteriormente prosciolto, fissa i connotati fondamentali dell' istituto dell' estinzione automatica della misura coercitiva (art. 300 c.p.p.). Dopo avere censurato il provvedimento anche su un piano formale, poiche' contenente le caratteristiche proprie del decreto di rinvio a giudizio e dell' ordinanza impositiva di misura cautelare, l' A. passa ad esaminare il principio c.d. della "domanda cautelare". La conclusione e' nel senso dell' impossibilita' per il giudice di ripristinare misure coercitive, una volta estinte, per qualunque ragione, senza specifica richiesta dal P.M.; e cio' anche in presenza di fattispecie a pericolosita' presunta quali quelle di cui all' art. 275 comma 3 c.p.p.
art. 2 n. 63 l. 16 febbraio 1987, n. 81 art. 291 c.p.p. art. 300 c.p.p. art. 375 comma 3 c.p.p. art. 424 c.p.p. art. 425 c.p.p. art. 429 c.p.p.



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