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| IDG941500347 | |
| 94.15.00347 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Belfiore Camillo
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| In tema di rivalutazione e interessi su crediti previdenziali
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| Nota a TAR TO 5 febbraio 1993, n. 71
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| Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 3, pag. 1417-1421
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D151; D153; D14317; D40215
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| Attraverso l' evoluzione giurisprudenziale si e' venuto configurando
un concetto nuovo e piu' restrittivo dei diritti patrimoniali
conseguenziali: non piu' identificabili in ogni diritto a contenuto
reintegratorio, bensi' in quei diritti che non si trovano con la
retribuzione del pubblico dipendente in un rapporto di connessione
diretta e necessaria, presentando, rispetto alla controversia sul
diritto principale, profili ulteriori, che richiedono ulteriori
indagini. Devono percio' escludersi dal novero dei diritti
conseguenziali, attribuiti alla giurisdizione ordinaria, gl'
interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria secondo gl'
indici ISTAT, trattandosi di elementi che non comportano ulteriori
indagini rispetto a quelle relative alla liquidita' e all'
esigibilita' del credito principale, gia' necessariamente compiute
dal giudice amministrativo. Il credito per la buonuscita del
dipendente statale ha natura previdenziale ed e' assimilabile, sotto
il profilo funzionale, al credito retributivo, per la comune funzione
di difesa del potere d' acquisto di beni reali destinati al
sostentamento del lavoratore e della sua famiglia. Per il ritardato
pagamento della buonuscita spettano al dipendente, o ai suoi
superstiti, gl' interessi e la rivalutazione monetaria con decorrenza
dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di
responsabilita' dell' istituto debitore per il ritardo nell'
adempimento.
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| art. 26 d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1032
l. 20 marzo 1980, n. 75
art. 429 comma 3 c.p.c.
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