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| IDG941500348 | |
| 94.15.00348 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Venturi Silvano
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| Il nuovo criterio indennitario davanti alla Corte Costituzionale
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| Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 4, pag. 1431-1436
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D13101
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| La Corte Costituzionale con la sentenza n. 283/1993 ha respinto le
questioni di costituzionalita' sollevate sull' art. 5 bis d.l.
333/1992, rilevando, da un lato, la discrezionalita' del legislatore
nell' adozione di criteri automatici per la determinazione dell'
indennita' di esproprio in cui sia presente una costante che ancori
la stessa al valore del bene; dall' altro, che la medesima
discrezionalita' possa tener conto, non solo dell' interesse dell'
espropriando al minor sacrificio, ma anche dello stato della finanza
pubblica in un dato momento storico. La decisione non risulta
soddisfacente: infatti, non ogni criterio automatico puo' essere
costituzionalmente legittimo solo perche' uno dei termini considerati
sia il valore venale del bene. In secondo luogo il parametro del
giudizio di costituzionalita' non puo' essere costituito che dai
valori e principi espressi dalla Costituzione, ed il riferimento ad
esigenze di opportunita' prospettano un ruolo diverso per la stessa
Corte. Infine, la pronuncia di inammissibilita' della questione
intorno al contrasto della normativa impugnata con l' art. 24 Cost.
non preclude la riproposizione della medesima questione: la riduzione
dell' indennita' nel caso in cui non si addivenga alla cessione
volontaria del bene, si riconnette espressamente all' avvenuta
acquisizione dell' area per ablazione, escludendo che un esito
favorevole dell' eventuale giudizio di opposizione alla stima
comporti, oltre che una diversa determinazione dell' indennita',
anche la non applicazione della cennata riduzione.
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| art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333
l. 8 agosto 1992, n. 359
C. Cost. 6 aprile 1993, n. 138
C. Cost. 16 giugno 1993, n. 283
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