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| IDG941500352 | |
| 94.15.00352 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Santalucia Giuseppe
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| Brevi riflessioni in tema di atti irripetibili
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| Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 4, pag. 1462-1465
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D604; D62
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| Il concetto di atto irripetibile non riceve definizione legislativa
ed impegna l' interprete nella ricerca di sicuri parametri di
riferimento per l' attivita' di formazione del fascicolo "magro"
(art. 431), il cui contenuto e' strumentale al momento decisorio. Una
breve ricognizione dei dati normativi conduce all' affermazione che
la nozione non e' unica, diversificandosi in ragione della
progressione delle fasi processuali. Nella fase pre-dibattimentale
atto irripetibile e' il c.d. atto a sorpresa (perquisizione,
sequestro, intercettazione telefonica), mentre per la fase
dibattimentale la nozione si amplia si' da ricomprendere qualsiasi
atto, anche l' esemplarmente ripetibile come l' atto di
dichiarazioni. La norma di cui all' art. 512 deroga a quanto previsto
dall' art. 431, consentendo il recupero di atti affetti da
irripetibilita' sopravvenuta, cogliendosi cosi' la ratio legis nella
attribuzione di valore probatorio a qualunque atto, non piu'
reiterabile, ad eccezione di quelli compiuti dalla polizia
giudiziaria. Se fosse altrimenti l' art. 512 sarebbe inutile
riproduzione della norma dell' art. 491, che regola la proposizione
di questioni preliminari inerenti il contenuto del fascicolo per il
dibattimento.
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| art. 431 c.p.p.
art. 491 comma 2 c.p.p.
art. 512 c.p.p.
art. 513 c.p.p.
art. 514 c.p.p.
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