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Documento


208021
IDG941500352
94.15.00352 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santalucia Giuseppe
Brevi riflessioni in tema di atti irripetibili
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 4, pag. 1462-1465
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D604; D62
Il concetto di atto irripetibile non riceve definizione legislativa ed impegna l' interprete nella ricerca di sicuri parametri di riferimento per l' attivita' di formazione del fascicolo "magro" (art. 431), il cui contenuto e' strumentale al momento decisorio. Una breve ricognizione dei dati normativi conduce all' affermazione che la nozione non e' unica, diversificandosi in ragione della progressione delle fasi processuali. Nella fase pre-dibattimentale atto irripetibile e' il c.d. atto a sorpresa (perquisizione, sequestro, intercettazione telefonica), mentre per la fase dibattimentale la nozione si amplia si' da ricomprendere qualsiasi atto, anche l' esemplarmente ripetibile come l' atto di dichiarazioni. La norma di cui all' art. 512 deroga a quanto previsto dall' art. 431, consentendo il recupero di atti affetti da irripetibilita' sopravvenuta, cogliendosi cosi' la ratio legis nella attribuzione di valore probatorio a qualunque atto, non piu' reiterabile, ad eccezione di quelli compiuti dalla polizia giudiziaria. Se fosse altrimenti l' art. 512 sarebbe inutile riproduzione della norma dell' art. 491, che regola la proposizione di questioni preliminari inerenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento.
art. 431 c.p.p. art. 491 comma 2 c.p.p. art. 512 c.p.p. art. 513 c.p.p. art. 514 c.p.p.



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