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208096
IDG940600427
94.06.00427 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scalisi Antonino
Il consenso del paziente al trattamento medico
Nota a Cass. 13 maggio 1992, n. 5639
Dir. fam., an. 22 (1993), fasc. 3, pt. 1, pag. 442-463
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D966; D96910; D300080; D50160; D04010; D0411
Secondo la Corte di Cassazione lo specifico comportamento del medico, essendo stato diverso da quello per il quale la persona interessata aveva espresso il proprio consenso, integra gli estremi della lesione di alcuni beni fondamentali dell' individuo: la liberta' personale, la salute e l' integrita' fisica. La Corte ha cosi' ribadito l' orientamento espresso dai giudici di merito. L' A. approfondisce, alla luce dei principi costituzionali, il significato dell' "autodisponibilita'", intesa non come arbitrio di se stessi, con possibilita' anche di compromettere seriamente la propria salute o la dignita' di persona umana, ma come disponibilita' del soggetto ad agire nell' interesse proprio e a realizzare i valori del proprio essere persona umana. Con riguardo all' ipotesi presa in esame dalla sentenza, l' A. ritiene che l' operatore medico sara' tenuto a rispondere non solo della lesione dei valori della persona del paziente, ma anche del danno patrimoniale e del danno morale che il suo comportamento ha eventualmente inferto allo stesso paziente o ai suoi familiari.
art. 13 Cost. art. 32 Cost. art. 7 d.p.r. 27 marzo 1969, n. 128 l. 13 maggio 1978, n. 180 l. 23 dicembre 1978, n. 833 art. 5 c.c. art. 40 c.p. art. 55 c.p. art. 62 c.p. art. 133 c.p. art. 582 c.p. art. 584 c.p. art. 589 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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