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208132
IDG940600463
94.06.00463 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Morelli Maria Vittoria
Illegittimita' costituzionale "sopravvenuta" (per violazione del principio di eguaglianza) alla data di entrata in vigore del "tertium comparationis"
Nota a C. Cost. 9 novembre 1992, n. 416
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 10, pt. 1, pag. 2325-2330
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30127; D4410; D4413
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, per contrasto con l' art. 3 Cost., l' art. 710 c.p.c. nella parte in cui non prevede l' intervento del P.M. per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole nel caso di separazione dei coniugi a decorrere dal 12 marzo 1987, data di entrata in vigore della l. 74/1987, il cui art. 13 prescrive invece la partecipazione del P.M. per i provvedimenti modificativi della sentenza di divorzio riguardanti i figli. Con la sentenza annotata, afferma l' A., la Corte Costituzionale aderisce espressamente allo schema paradigmatico dell' incostituzionalita' sopravvenuta dalla data di entrata in vigore di un "tertium comparationis". Viene esplicitata in motivazione l' adesione a tale tipologia decisioria ed e' indicato puntualmente in dispositivo il dies a quo della illegittimita', in coincidenza appunto con l' entrata in vigore della norma interposta nel giudizio di comparazione ex art. 3 Cost.
art. 3 Cost. art. 13 l. 6 marzo 1987, n. 74 art. 1 l. 29 luglio 1988, n. 331 art. 710 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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