| La sentenza annotata si pronuncia sulla legittimita' dell'
assegnazione al lavoratore di attivita' marginali, accessorie o
perlomeno connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa
contrattualmente dovuta, ma di livello inferiore a questa. La nota
riporta, innanzitutto, i precedenti editi, distinguendo i casi in cui
le mansioni marginali in concreto richieste non presentano alcun
collegamento con la prestazione principale, da quelli in cui, invece,
esse si rivelano accessorie e strumentali al corretto esercizio di
quest' ultima. Ci si sofferma, in particolare, su una precedente
decisione della Corte di Cassazione, che offre una lettura dell' art.
13 dello Statuto dei lavoratori filtrata attraverso gli obblighi di
correttezza e di collaborazione che incombono sul lavoratore
subordinato. Quanto alla decisione annotata, si sottolinea come in
motivazione la Corte abbia di fatto dilatato il concetto di
professionalita', partendo anche questa volta dall' obbligo di
collaborazione del lavoratore, fino a far rientrare nel bagaglio
professionale del lavoratore anche lo svolgimento di tutte le
attivita' preparatorie e strumentali all' esercizio della mansione
principale; si denuncia, pero', una latente contraddizione di tali
premesse con il principio di diritto enunciato, in base al quale le
attivita' marginali inferiori sembrano semplicemente presentare
elementi di connessione con la prestazione principale, restando,
pero', concettualmente ben distinte da quest' ultima. Infine, si
rileva che tale dilatazione del concetto di professionalita' sembra
essere stata recepita nella recente legge di riforma del pubblico
impiego.
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