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208142
IDG940600473
94.06.00473 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Tilla Maurizio
Sull' uso del cortile comune
Nota a Cass. sez. II civ. 27 gennaio 1993, n. 966 Cass. sez. II civ. 11 gennaio 1993, n. 172
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 10, pt. 1, pag. 2450-2452
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3048; D30480
Nelle decisioni in rassegna la Cassazione ha affermato che, poiche' la funzione dei cortili comuni e' quella di fornire aria e luce alle unita' abitative che vi prospettano, lo spazio aereo ad essi sovrastante non puo' essere occupato dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto, non essendo consentito a terzi, anche se comproprietari, l' utilizzazione ancorche' parziale a proprio vantaggio della colonna d' aria sovrastante ad area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti compromessa. L' A. si richiama a pronunce apparentemente difformi sull' argomento, ma in realta' riferibili a fattispecie diverse. In generale, afferma l' A., per stabilire se la modificazione compiuta sia legittima, occorre accertare se essa impedisca o meno agli altri condomini di eseguire sulla cosa comune la medesima o analoghe modifiche e, in caso positivo, se queste siano prevedibili, in base alla destinazione attuale della cosa comune e alle ragionevoli prospettive offerte dalla sua natura.
art. 840 c.c. art. 1102 c.c. art. 1117 c.c. art. 102 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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