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| IDG940600477 | |
| 94.06.00477 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Milianti Ilaria
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| Sull' applicabilita' dell' art. 6 legge n. 54 dl 1982 ai lavoratori
iscritti all' ENPALS che abbiano maturato, al compimento dell' eta'
pensionabile, il massimo di pensione
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| Osservazione a Cass. sez. lav. 1 dicembre 1992, n. 12811
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| Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 10, pt. 1, pag. 2468-2469
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D70333
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| La Cassazione, con la sentenza in epigrafe, si e' pronunciata su una
questione cui la giurisprudenza di merito aveva dato soluzioni
contrastanti: l' applicabilita' dell' art. 6 l. 54/1982 ai lavoratori
iscritti all' ENPALS che abbiano maturato, al compimento dell' eta'
pensionabile, il massimo di pensione. La Suprema Corte propone un'
interpretazione della norma in chiave di tutela della posizione
pensionistica del singolo lavoratore: se l' incremento di anzianita'
contributiva non puo' migliorare l' ammontare della pensione, il
lavoratore non ha diritto a permanere in servizio, configurando come
di mero fatto altri interessi, come quello di godere di futuri,
eventuali miglioramenti salariali o pensionistici o comunque di
mantenere lo status di lavoratore in servizio, e dando rilievo,
cosi', anche alle esigenze pubblicistiche di contenimento della spesa
previdenziale. Quest' orientamento, afferma l' A., oltre a
contrastare con quello espresso in altre pronunce della stessa Corte,
non affronta alcuni aspetti oscuri dell' interpretazione dell' art. 6
l. 54/1982.
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| d.l. 22 dicembre 1981, n. 791
art. 6 l. 26 febbraio 1982, n. 54
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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