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| IDG940600482 | |
| 94.06.00482 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gazzoni Francesco
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| E' forse ammessa la diseredazione occulta dei legittimari?
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| Nota a App. Roma 25 gennaio 1993
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| Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 10, pt. 1, pag. 2522-2527
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3026; D3027; D30292
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| La sentenza annotata ha stabilito che "qualora la compravendita dell'
usufrutto e della nuda proprieta' di un immobile, conclusa dal
proprietario con i due membri della famiglia di fatto, dissimuli una
donazione nulla per difetto di testimoni, i donatari, in forza del
titolo nullo, modificano la detenzione in possesso a seguito di
interversione per causa proveniente dal soggetto per conto del quale
si detiene la cosa e, trascorsi venti anni, maturano l' usucapione,
rispettivamente, dell' usufrutto e della nuda proprieta' contro il
donante. Pertanto, all' apertura della successione legittima di
costui, l' immobile non forma parte dell' attivo ereditario e l'
usucapione stessa e' opponibile ai legittimari la cui quota di
riserva sia stata lesa, i quali agiscano per la restituzione dell'
immobile alla massa ereditaria, previa dichiarazione di simulazione
relativa della compravendita e di nullita' della donazione
dissimulata". L' A. analizza criticamente i vari aspetti della
sentenza che ritiene errata, se non altro perche' fornirebbe la base
giuridica per rendere inattaccabili atti di diseredazione occulta dei
legittimari che il nostro ordinamento giuridico invece non ammette.
L' A. ritiene che la Corte d' Appello abbia ritenuto di dover
disapplicare elementari principi di diritto privato nell' intento di
favorire gli interessi della famiglia di fatto.
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| art. 536 c.c.
art. 737 c.c.
art. 1141 c.c.
art. 1414 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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