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208151
IDG940600482
94.06.00482 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gazzoni Francesco
E' forse ammessa la diseredazione occulta dei legittimari?
Nota a App. Roma 25 gennaio 1993
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 10, pt. 1, pag. 2522-2527
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3026; D3027; D30292
La sentenza annotata ha stabilito che "qualora la compravendita dell' usufrutto e della nuda proprieta' di un immobile, conclusa dal proprietario con i due membri della famiglia di fatto, dissimuli una donazione nulla per difetto di testimoni, i donatari, in forza del titolo nullo, modificano la detenzione in possesso a seguito di interversione per causa proveniente dal soggetto per conto del quale si detiene la cosa e, trascorsi venti anni, maturano l' usucapione, rispettivamente, dell' usufrutto e della nuda proprieta' contro il donante. Pertanto, all' apertura della successione legittima di costui, l' immobile non forma parte dell' attivo ereditario e l' usucapione stessa e' opponibile ai legittimari la cui quota di riserva sia stata lesa, i quali agiscano per la restituzione dell' immobile alla massa ereditaria, previa dichiarazione di simulazione relativa della compravendita e di nullita' della donazione dissimulata". L' A. analizza criticamente i vari aspetti della sentenza che ritiene errata, se non altro perche' fornirebbe la base giuridica per rendere inattaccabili atti di diseredazione occulta dei legittimari che il nostro ordinamento giuridico invece non ammette. L' A. ritiene che la Corte d' Appello abbia ritenuto di dover disapplicare elementari principi di diritto privato nell' intento di favorire gli interessi della famiglia di fatto.
art. 536 c.c. art. 737 c.c. art. 1141 c.c. art. 1414 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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