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208152
IDG940600483
94.06.00483 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Cascio Giovanni
Sulla riproponibilita' della domanda tardiva di credito
Nota a Trib. Vicenza 19 giugno 1993
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 10, pt. 1, pag. 2531-2535
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3130; D31362
Il Tribunale ha affermato che il creditore che abbia abbandonato o rinunciato al giudizio di insinuazione tardiva di cui all' art. 101 l. fall. non puo' piu' riproporne un altro avente per oggetto il riconoscimento della medesima pretesa obbligatoria. Il Tribunale aderisce cosi' all' orientamento consolidato della Cassazione secondo cui anche per il procedimento in esame debbono valere i limiti normativi dettati per l' opposizione a stato passivo. L' A. solleva perplessita' sull' ulteriore conseguenza che la giurisprudenza trae da quest' affermazione, e cioe' che la sanzione applicabile comporti per il creditore la consumazione del potere di agire nuovamente in giudizio per esercitare il concorso del medesimo credito.
art. 98 l. fall. art. 100 l. fall. art. 101 l. fall. art. 209 l. fall. d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 l. 3 aprile 1979, n. 95
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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