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209582
IDG940701913
94.07.01913 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
O(ricchio) A(ntonio)
Vendita di erbe: ancora una conferma
Nota a Trib. Orvieto sez. agr. 31 luglio 1991
Dir. Giur. Agr., an. 2 (1993), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 431-432
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91426
Secondo la sentenza annotata "deve qualificarsi vendita di erbe per il pascolo e non affitto di fondo pascolativo il contratto che prevede l' uso del fondo limitato alla sola raccolta delle erbe verso un corrispettivo rapportato, in modo immediato e diretto, al quantitativo di erbe cedute". L' A. richiama gli indirizzi giurisprudenziali circa l' interpretazione dell' art. 52 l. 203/1982. Secondo la giurisprudenza della Cassazione i due requisiti fondamentali perche' un contratto possa qualificarsi come vendita di erbe sono: uso del fondo limitato alla semplice raccolta dell' erba, comunque effettuata; fissazione di un corrispettivo rapportato, in modo immediato e diretto, al quantitativo di erba.
art. 52 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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