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209583
IDG940701914
94.07.01914 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gatta Carlo
Indennita' ordinaria di disoccupazione per i settantottisti
Nota a Pret. Camerino 10 giugno 1991
Dir. Giur. Agr., an. 2 (1993), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 433
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91278; D7043
La questione oggetto della sentenza consisteva nello stabilire se il numero di 78 giornate di attivita' lavorativa a cui fa riferimento il comma 3 dell' art. 7 d.l. 86/1988, convertito nella l. 160/1988, ai fini del riconoscimento del diritto all' indennita' ordinaria di disoccupazione in difetto dell' anno di contribuzione nel biennio, dovesse essere inteso come composto da giorni di effettivo lavoro (tesi dell' INPS) o come periodo di durata del rapporto di lavoro, comprendente percio' anche i giorni consumati per ferie, riposi, malattia e simili (come deciso dalla sentenza annotata). Secondo l' A., la formulazione letterale del testo normativo sembrerebbe avvalorare il ragionamento seguito dal Pretore nella sentenza. La stessa decisione ha accolto anche la domanda del lavoratore al pagamento da parte dell' INPS delle indennita' dovute previa rivalutazione monetaria e con l' applicazione degli interessi legali sulle somme rivalutate. L' A. esamina la questione anche alla luce della successiva normativa di cui all' art. 16 comma 6 l. 412/1991, che esclude la cumulabilita'.
art. 7 comma 3 d.l. 21 marzo 1988, n. 86 l. 20 maggio 1988, n. 160 art. 16 comma 6 l. 30 dicembre 1991, n. 412 C. Cost. 19 ottobre 1992, n. 394
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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