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Documento


209586
IDG940701917
94.07.01917 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Busetto Gianfranco
Durata dei contratti di affitto di fondo rustico ex art. 2 l. 203/82
Dir. Giur. Agr., an. 2 (1993), fasc. 9, pt. 1, pag. 455
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91423; D9141
Le pronunce di alcuni giudici di merito attribuiscono rilevanza giuridica alla circostanza che nelle lett. a), c), d), e) dell' art. 2 l. 203/1982 il legislatore ha usato l' espressione "rapporto" in luogo di quella di "contratto", volendo con cio' stabilire che, malgrado l' eventuale successione di contratti nel tempo, occorre avere riguardo al primo insediamento sul fondo dell' affittuario e della sua famiglia. Questo orientamento contamina, sostiene l' A., il concetto giuridico di rapporto inteso come relazione intrasoggettiva surrogandolo con quello di rapporto tra un soggetto ed un bene (il fondo). Non vi e' rapporto che non sia tra soggetti e il contratto e' lo strumento per disciplinare quel rapporto. L' art. 2 l. 203/1982 non consente di ritenere, esistendo una serie di contratti nel tempo, che si possa attribuire efficacia al primo contratto della serie e negarla all' ultimo. Questa conclusione e' antigiuridica.
art. 2 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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