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209592
IDG940701923
94.07.01923 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
G.M.
Diritto di ripresa: sulla determinazione della forza lavorativa
Nota a Cass. sez. III civ. 11 maggio 1992, n. 5572
Dir. Giur. Agr., an. 2 (1993), fasc. 9, pt. 2, pag. 484
D91422
Secondo la sentenza annotata, ai fini di esercizio del diritto di ripresa, l' accertamento del requisito di cui all' art. 42 lett. d) l. 203/1982, nel caso in cui i fondi in godimento del soggetto che intenda esercitare la ripresa siano utilizzati per l' allevamento del bestiame, la determinazione della forza lavorativa gia' assorbita va operata in riferimento all' impresa armentizia insediata sui fondi, ossia alle concrete esigenze della stessa. Non, quindi, al bestiame che puo' essere mantenuto col solo prodotto naturale del fondo, ma quello effettivamente allevato anche attraverso integrazioni alimentari. La sentenza conferma quella del merito anche in relazione all' esclusione del genitore di 86 anni e di due minori, di 9 e 7 anni, dal computo delle unita' lavorative.
art. 42 lett. d l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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