| 209594 | |
| IDG940701925 | |
| 94.07.01925 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rinaldi Tiziano
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| Sulla legittimazione passiva nei rapporti non compresi nella massa
fallimentare
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| Nota a Trib. Verona sez. agr. 25 settembre 1992
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| Dir. Giur. Agr., an. 2 (1993), fasc. 9, pt. 2, pag. 491-492
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9142; D3134
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| Gli organi del fallimento non avevano ritenuto far rientrare nell'
ambito della procedura fallimentare l' affitto del coltivatore
diretto dichiarato fallito. Secondo la sentenza "la legittimazione
processuale passiva, ai fini della prosecuzione o della risoluzione
di detto rapporto, non spetta al curatore fallimentare bensi' al
fallito, il quale conserva la capacita' di espletarla in tale ambito
estraneo alla procedura fallimentare". L' A. esamina la questione,
ritenendo che, in linea di principio, nelle controversie relative a
detto rapporto, il soggetto passivamente legittimato e' il curatore.
Tuttavia, in ordine alle situazioni concrete, sono gli organi del
fallimento che possono dichiararsi interessati o, al contrario,
disinteressati al punto di non agire o resistere in giudizio per
tutelare detti rapporti. La soluzione del problema deve, quindi,
tenere conto dell' atteggiamento assunto dagli organi fallimentari
rispetto al rapporto dedotto in causa.
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| art. 43 l. fall.
art. 46 l. fall.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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