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209594
IDG940701925
94.07.01925 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rinaldi Tiziano
Sulla legittimazione passiva nei rapporti non compresi nella massa fallimentare
Nota a Trib. Verona sez. agr. 25 settembre 1992
Dir. Giur. Agr., an. 2 (1993), fasc. 9, pt. 2, pag. 491-492
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142; D3134
Gli organi del fallimento non avevano ritenuto far rientrare nell' ambito della procedura fallimentare l' affitto del coltivatore diretto dichiarato fallito. Secondo la sentenza "la legittimazione processuale passiva, ai fini della prosecuzione o della risoluzione di detto rapporto, non spetta al curatore fallimentare bensi' al fallito, il quale conserva la capacita' di espletarla in tale ambito estraneo alla procedura fallimentare". L' A. esamina la questione, ritenendo che, in linea di principio, nelle controversie relative a detto rapporto, il soggetto passivamente legittimato e' il curatore. Tuttavia, in ordine alle situazioni concrete, sono gli organi del fallimento che possono dichiararsi interessati o, al contrario, disinteressati al punto di non agire o resistere in giudizio per tutelare detti rapporti. La soluzione del problema deve, quindi, tenere conto dell' atteggiamento assunto dagli organi fallimentari rispetto al rapporto dedotto in causa.
art. 43 l. fall. art. 46 l. fall.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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