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209628
IDG940701959
94.07.01959 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Abrami Alberto
Esercizio della selvicoltura e dissodamento del terreno forestale
Nota a Cass. sez. III pen. 8 aprile 1993, n. 3436
Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 3 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 47-4
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91101; D91102; D18250
Viene approfondito l' esame della parte della sentenza dove si tratta della distruzione di un bosco di robinie, dell' eta' di 10 anni, con taglio a raso per circa 2000 metri quadrati e con eliminazione di ceppaie per circa 3000 metri quadrati, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed a vincolo idrogeologico, senza autorizzazione delle autorita' competenti. Per quanto riguarda la distruzione della ceppaia, l' A., distinguendo tra utilizzazione del bosco e sua distruzione, ritiene giustificata pienamente l' imputazione e la condanna degli imputati. Il dissodamento del bosco non sarebbe stato, infatti, possibile senza l' autorizzazione, non solo in conseguenza dell' esistenza del vincolo imposto dalla l. 431/1985, ma anche dalla presenza del vincolo idrogeologico e quindi della prescrizione dell' art. 7 r.d. 3267/1923. Per quanto riguarda il "taglio a raso" delle robinie l' A. propone una riflessione tenendo conto della ancora mancante definizione legislativa di "taglio colturale".
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 l. 29 giugno 1939, n. 1497 l. 8 agosto 1985, n. 431
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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