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209646
IDG940901977
94.09.01977 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazzi Giuseppe
Incostituzionalita' delle pene militari per gli obiettori di coscienz
Nota a C. Cost. 30 luglio 1993, n. 358
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 1, pag. 22-24
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18682; D5503
La Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 27 c.p.mil.p. nella parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto dall' art. 8 comma 2 l. 772/1972, osservando che, anche se la finalita' rieducativa della pena richiesta dall' art. 27 Cost. deve inerire tanto alla reclusione comune quanto a quella militare, tuttavia i fini della rieducazione del condannato comune e di quello militare sono divergenti. Osservazioni dell' A. alla luce della precedente sentenza della stessa Corte Costituzionale n. 414/1991.
art. 27 Cost. art. 8 comma 2 l. 15 dicembre 1972, n. 772 art. 27 c.p.mil.p. C. Cost. 6 novembre 1991, n. 414
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