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209647
IDG940901978
94.09.01978 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pisani Attilio
Brevi osservazioni sulla "sostituzione" della reclusione militare alla reclusione comune con riguardo al reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza
Nota a C. Cost. 30 luglio 1993, n. 358
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 1, pag. 24-27
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D18682; D5503
La Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 27 c.p.mil.p. nella parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto dall' art. 8 comma 2 l. 772/1972, osservando che, anche se la finalita' rieducativa della pena richiesta dall' art. 27 Cost. deve inerire tanto alla reclusione comune quanto a quella militare, tuttavia i fini della rieducazione del condannato comune e di quello militare sono divergenti. L' A. si sofferma brevemente sulla disciplina dettata dall' impugnato art. 27 c.p.mil.p., nonche' sulla natura giuridica del reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e della reclusione militare. Ripercorre infine l' iter logico seguito dal Supremo Collegio nella sentenza.
art. 27 Cost. art. 8 comma 2 l. 15 dicembre 1972, n. 772 art. 27 c.p.mil.p.
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