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| IDG940901978 | |
| 94.09.01978 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pisani Attilio
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| Brevi osservazioni sulla "sostituzione" della reclusione militare
alla reclusione comune con riguardo al reato di rifiuto del servizio
militare per motivi di coscienza
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| Nota a C. Cost. 30 luglio 1993, n. 358
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| Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 1, pag. 24-27
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D18682; D5503
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| La Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 27
c.p.mil.p. nella parte in cui consente che la conversione della pena
della reclusione comune in quella della reclusione militare possa
avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per il reato
previsto dall' art. 8 comma 2 l. 772/1972, osservando che, anche se
la finalita' rieducativa della pena richiesta dall' art. 27 Cost.
deve inerire tanto alla reclusione comune quanto a quella militare,
tuttavia i fini della rieducazione del condannato comune e di quello
militare sono divergenti. L' A. si sofferma brevemente sulla
disciplina dettata dall' impugnato art. 27 c.p.mil.p., nonche' sulla
natura giuridica del reato di rifiuto del servizio militare per
motivi di coscienza e della reclusione militare. Ripercorre infine l'
iter logico seguito dal Supremo Collegio nella sentenza.
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| art. 27 Cost.
art. 8 comma 2 l. 15 dicembre 1972, n. 772
art. 27 c.p.mil.p.
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