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| IDG940901987 | |
| 94.09.01987 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Campo Alessandro
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| Appunti in tema di ricognizione e "ravvisamento"
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| Nota a Cass. sez. I pen. 11 maggio 1992
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| Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 1, pag. 127-135
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D6147
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| La sentenza della Cassazione in commento afferma che nel dibattimento
l' indicazione dell' imputato come autore del reato da parte della
persona offesa costituisce una legittima fonte del convincimento
giudiziale. Gli argomenti esposti a sostegno di questa tesi
riprendono alcuni luoghi comuni elaborati dalla giurisprudenza sotto
il previgente codice. La Cassazione giunge ad affermare la validita'
e l' utilizzabilita' dell' atto di "ricognizione diretta" in quanto
lo considera, al pari di una testimonianza, una dichiarazione
ricognitiva di un' esperienza del narrante. Secondo l' A., pero',
questa conclusione puo' essere condivisa solo in parte: una corretta
ricostruzione del disegno legislativo impone infatti di fissare i
termini reciproci della testimonianza e della ricognizione, al fine
di verificare se vi siano situazioni di fatto in cui il sistema
processuale impone di allestire l' operazione ricognitiva, vietando
indirettamente l' ammissione e l' acquisizione di un mezzo di prova
diverso dalla ricognizione.
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| art. 189 c.p.p.
art. 213 c.p.p.
art. 214 c.p.p.
art. 499 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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