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Documento


209656
IDG940901987
94.09.01987 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Campo Alessandro
Appunti in tema di ricognizione e "ravvisamento"
Nota a Cass. sez. I pen. 11 maggio 1992
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 1, pag. 127-135
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6147
La sentenza della Cassazione in commento afferma che nel dibattimento l' indicazione dell' imputato come autore del reato da parte della persona offesa costituisce una legittima fonte del convincimento giudiziale. Gli argomenti esposti a sostegno di questa tesi riprendono alcuni luoghi comuni elaborati dalla giurisprudenza sotto il previgente codice. La Cassazione giunge ad affermare la validita' e l' utilizzabilita' dell' atto di "ricognizione diretta" in quanto lo considera, al pari di una testimonianza, una dichiarazione ricognitiva di un' esperienza del narrante. Secondo l' A., pero', questa conclusione puo' essere condivisa solo in parte: una corretta ricostruzione del disegno legislativo impone infatti di fissare i termini reciproci della testimonianza e della ricognizione, al fine di verificare se vi siano situazioni di fatto in cui il sistema processuale impone di allestire l' operazione ricognitiva, vietando indirettamente l' ammissione e l' acquisizione di un mezzo di prova diverso dalla ricognizione.
art. 189 c.p.p. art. 213 c.p.p. art. 214 c.p.p. art. 499 c.p.p.
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