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209659
IDG940901990
94.09.01990 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Molinari Pasquale Vincenzo
Contrasti giurisprudenziali sulla competenza in tema di riabilitazione da una misura di prevenzione. L' art. 618 c.p.p.: una norma quasi dimenticata
Nota a Cass. sez. I pen. 19 febbraio 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 1, pag. 167-169
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D64040; D18710
La sentenza in commento si pone deliberatamente in contrasto con la precedente giurisprudenza, secondo la quale, anche dopo l' entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che con l' art. 683 ha attribuito al Tribunale di sorveglianza la competenza in tema di riabilitazione da sentenza di condanna, e' rimasta ferma la competenza della Corte d' Appello per la speciale riabilitazione da una misura di prevenzione prevista dall' art. 15 l. 327/1988. La sentenza in epigrafe da' adito, afferma l' A., a notevoli perplessita' sotto i seguenti profili: non prende in considerazione gli argomenti che sorreggono la precedente contraria giurisprudenza; afferma la portata generale dell' art. 683 c.p.p. ritenendolo applicabile anche per la riabilitazione da misure di prevenzione; afferma la volonta' del legislatore di non "disporre altrimenti" dal codice di rito con l' art. 15 l. 327/1988. L' A. auspica l' intervento delle sezioni unite in materia.
art. 15 l. 3 agosto 1988, n. 327 art. 618 c.p.p. art. 683 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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