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209662
IDG940901993
94.09.01993 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bassi Alessandra
Revocabilita' della sentenza di condanna ex art. 673 c.p.p. all' esito dell' abrogazione referendaria in materia di stupefacenti
Nota a ord. Trib. Milano sez. VIII 7 luglio 1992
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 1, pag. 199-204
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D51414; D640
L' A. affronta il tema della revocabilita' della sentenza di condanna ex art. 673 c.p.p. in seguito all' abrogazione referendaria in materia di stupefacenti relativamente alla cancellazione della previsione del limite quantitativo della dose media giornaliera. Chiarita la natura giuridica di elemento costitutivo del reato del limite quantitativo previsto dall' art. 75 d.p.r. 309/1990, l' A. risolve la questione della reale portata del referendum, che, eliminando un elemento costitutivo della fattispecie, ha realizzato una vera e propria abolitio criminis, e non una semplice modifica legislativa. Ammessa quindi l' azionabilita' dell' istituto previsto dall' art. 673 c.p.p., l' A. individua gli strumenti di cui dispone il giudice dell' esecuzione al fine di accertare se sussistano o meno le condizioni per la revoca della sentenza passata in giudicato.
art. 72 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 673 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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