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Documento


209712
IDG940902043
94.09.02043 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Valentini Reuter Cristina
Il rispetto dei tempi delle decisioni de libertate
Nota a Cass. sez. I pen. 3 gennaio 1992
Riv. it. dir. proc. pen., an. 36 (1993), fasc. 3, pag. 1142-1152
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D611; D61143
La Cassazione, con la pronuncia in rassegna, ha stabilito che "il termine perentorio entro il quale il Tribunale della liberta' deve decidere sulla richiesta di riesame non e' applicabile alle fasi processuali successive all' impugnazione dell' ordinanza emessa dal predetto organo". L' A., esaminate le basi normative della posizione espressa dalla Suprema Corte, ritiene che, alla luce della disciplina codicistica, la sentenza annotata risulti ineccepibile.
art. 309 c.p.p. art. 311 c.p.p. art. 627 comma 2 c.p.p.
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