| 209713 | |
| IDG940902044 | |
| 94.09.02044 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ceresa Gastaldo Massimo
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| Diritto al silenzio, aspettative di "collaborazione" dell' imputato e
controlli sull' impiego della custodia cautelare
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| Nota a Cass. sez. VI pen. 9 luglio 1992
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 36 (1993), fasc. 3, pag. 1161-1168
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6113; D6031; D6131
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| L' A. ritiene condivisibile la ferma posizione assunta dalla Corte di
Cassazione con la sentenza in commento laddove ribadisce, smentendo
l' affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, che "a
garanzia della verita' storica dei risultati probatori l' ordinamento
vieta di trarre dall' esercizio del diritto al silenzio qualsiasi
conseguenza negativa per l' imputato". La Suprema Corte sottolinea
inoltre come del pericolo di inquinamento probatorio "l' imputato non
puo' essere ritenuto autore per il solo fatto di avere esercitato il
diritto di tacere". L' A. respinge tuttavia la prassi giudiziaria,
indirettamente avallata anche da un passaggio della pronuncia in
epigrafe, volta sostanzialmente ad eludere il diritto al silenzio: l'
imputato che non risponde all' interrogatorio viene incarcerato, e la
successione dei provvedimenti di revoca e di riemissione delle misure
consente puntualmente di "interrompere" il giudizio di riesame o di
Cassazione; quando, poi, l' imputato si decidera' a collaborare, l'
immediata modifica dello stato cautelare permettera', ancora una
volta, di evitare ogni controllo sull' esercizio del potere
coercitivo.
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| art. 64 c.p.p.
art. 274 comma 1 c.p.p.
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