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209713
IDG940902044
94.09.02044 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ceresa Gastaldo Massimo
Diritto al silenzio, aspettative di "collaborazione" dell' imputato e controlli sull' impiego della custodia cautelare
Nota a Cass. sez. VI pen. 9 luglio 1992
Riv. it. dir. proc. pen., an. 36 (1993), fasc. 3, pag. 1161-1168
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113; D6031; D6131
L' A. ritiene condivisibile la ferma posizione assunta dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento laddove ribadisce, smentendo l' affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, che "a garanzia della verita' storica dei risultati probatori l' ordinamento vieta di trarre dall' esercizio del diritto al silenzio qualsiasi conseguenza negativa per l' imputato". La Suprema Corte sottolinea inoltre come del pericolo di inquinamento probatorio "l' imputato non puo' essere ritenuto autore per il solo fatto di avere esercitato il diritto di tacere". L' A. respinge tuttavia la prassi giudiziaria, indirettamente avallata anche da un passaggio della pronuncia in epigrafe, volta sostanzialmente ad eludere il diritto al silenzio: l' imputato che non risponde all' interrogatorio viene incarcerato, e la successione dei provvedimenti di revoca e di riemissione delle misure consente puntualmente di "interrompere" il giudizio di riesame o di Cassazione; quando, poi, l' imputato si decidera' a collaborare, l' immediata modifica dello stato cautelare permettera', ancora una volta, di evitare ogni controllo sull' esercizio del potere coercitivo.
art. 64 c.p.p. art. 274 comma 1 c.p.p.
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