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209721
IDG940902052
94.09.02052 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cosentino Lucia
La costruzione di un soppalco non richiede la concessione edilizia
Nota a Cass. sez. III pen. 16 febbraio 1990, n. 414
Riv. Pen. Ec., an. 4 (1992), fasc. 3, pag. 424-426
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D1822; D18222; D540
Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui "la costruzione di un soppalco per ottenere una duplice utilizzazione del vano non e' soggetta a concessione edilizia perche' non crea nuovi organismi edilizi". L' A. approfondisce l' esame delle problematiche sottese alla pronuncia.
art. 1 l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 7 l. 28 febbraio 1985, n. 47
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