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209739
IDG940902070
94.09.02070 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tanda Paolo
Sui limiti di legittimita' del differimento del colloquio tra difensore e imputato
Nota a Trib. S. Maria Capua Vetere 27 aprile 1992
Riv. Pen. Ec., an. 4 (1992), fasc. 4, pag. 632-634
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D60356
Secondo la massima del provvedimento in esame "il diritto di colloquio dell' imputato con il proprio difensore puo' essere legittimamente differito con un decreto, allorche' sussistano ragioni di cautela specifiche ed eccezionali, che ben possono ravvisarsi nello stato ancora embrionale delle indagini preliminari". L' A., analizzato l' art. 104 c.p.p., con particolare riferimento alle limitazioni che esso pone al potere di deroga al colloquio dell' imputato, in stato di custodia cautelare, con il proprio difensore, ritiene che il decreto di differimento era da considerare immotivato, non essendo state motivate le esigenze di carattere eccezionale e di carattere specifico per dilazionare il colloquio. Non appare, quindi, condivisibile il provvedimento del Tribunale che ha ritenuto adeguata la motivazione.
art. 104 c.p.p.
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