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209744
IDG940902075
94.09.02075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Balice Gaetano
I limiti della delega al preposto in materia di infortuni sul lavoro
Nota a Cass. sez. IV 5 marzo 1991
Riv. Pen. Ec., an. 5 (1993), fasc. 3, pag. 339-342
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D74462; D7773; D51856
La sentenza della Corte di Cassazione in commento ha stabilito che al datore di lavoro spetta l' attuazione di tutte le norme antinfortunistiche ed e' unico responsabile in caso d' infortunio che dipenda dalla mancanza degli strumenti, misure, cautele e accorgimenti antinfortunistici. La delega degli obblighi suddetti e' possibile qualora si verifichi una serie tassativa di condizioni: che la delega sia conferita espressamente e formalmente e comporti, per il delegato, assoluta pienezza di poteri e autonomia decisionale; che il delegato sia persona specificamente competente in materia infortunistica. La delega con queste caratteristiche quindi, osserva l' A., produce un effetto traslativo-liberatorio con efficacia esimente che esclude, sul piano oggettivo, la responsabilita' penale del datore di lavoro.
art. 4 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 art. 10 d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164 art. 16 d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164 art. 70 d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164 art. 589 comma 1 c.p. art. 589 comma 2 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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