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209760
IDG941002091
94.10.02091 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alemanno Lauro
Condono '82 (con digressioni sul condono '91) per le controversie "di valutazione" per imposte indirette pendenti in terzo grado e rimborso delle imposte pagate in eccedenza in via provvisoria
Nota a App. Torino sez. I civ. 26 febbraio 1993, n. 230
Boll. trib., an. 61 (1994), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 331-334
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D217; D2405; D24058
Secondo quanto affermato dal Tribunale di Torino nella sentenza in epigrafe, la pendenza di un giudizio di terzo grado avverso un avviso di accertamento valore ai fini INVIM non solo consente la definizione della controversia ai fini dell' art. 31 comma 1 d.l. 429/1982, ma comporta altresi' l' insorgere del diritto al rimborso della maggiore imposta eventualmente pagata in via provvisoria in eccedenza. L' A., premesso che condivide integralmente la sentenza de qua, esamina in particolare due problemi assai dibattuti in ordine all' efficacia dell' art. 31 cit., quando sia pendente un giudizio sorto da un' istanza di condono. Si discute -e l' A. ritiene che in taluni casi la risposta possa essere positiva- se nel concetto di "controversia di valutazione" si possano comprendere anche questioni puramente estimative, ma preordinate alla valutazione della base imponibile. Inoltre, ci si e' chiesto se per il contribuente sorga un diritto al rimborso, nel caso che sia stata riscossa una imposta superiore a quella derivante dalla definizione agevolata della vertenza. Alla luce dell' art. 31 d.l. 429/1982, nonche' della l. 413/1991, il diritto a rimborso insorge per le somme pagate dopo l' entrata in vigore di quest' ultima legge.
art. 31 comma 1 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 l. 7 agosto 1982, n. 516 l. 30 dicembre 1991, n. 413
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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