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| IDG941002091 | |
| 94.10.02091 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Alemanno Lauro
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| Condono '82 (con digressioni sul condono '91) per le controversie "di
valutazione" per imposte indirette pendenti in terzo grado e rimborso
delle imposte pagate in eccedenza in via provvisoria
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| Nota a App. Torino sez. I civ. 26 febbraio 1993, n. 230
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| Boll. trib., an. 61 (1994), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 331-334
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D217; D2405; D24058
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| Secondo quanto affermato dal Tribunale di Torino nella sentenza in
epigrafe, la pendenza di un giudizio di terzo grado avverso un avviso
di accertamento valore ai fini INVIM non solo consente la definizione
della controversia ai fini dell' art. 31 comma 1 d.l. 429/1982, ma
comporta altresi' l' insorgere del diritto al rimborso della maggiore
imposta eventualmente pagata in via provvisoria in eccedenza. L' A.,
premesso che condivide integralmente la sentenza de qua, esamina in
particolare due problemi assai dibattuti in ordine all' efficacia
dell' art. 31 cit., quando sia pendente un giudizio sorto da un'
istanza di condono. Si discute -e l' A. ritiene che in taluni casi la
risposta possa essere positiva- se nel concetto di "controversia di
valutazione" si possano comprendere anche questioni puramente
estimative, ma preordinate alla valutazione della base imponibile.
Inoltre, ci si e' chiesto se per il contribuente sorga un diritto al
rimborso, nel caso che sia stata riscossa una imposta superiore a
quella derivante dalla definizione agevolata della vertenza. Alla
luce dell' art. 31 d.l. 429/1982, nonche' della l. 413/1991, il
diritto a rimborso insorge per le somme pagate dopo l' entrata in
vigore di quest' ultima legge.
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| art. 31 comma 1 d.l. 10 luglio 1982, n. 429
l. 7 agosto 1982, n. 516
l. 30 dicembre 1991, n. 413
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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