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210063
IDG940602394
94.06.02394 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Mario
La sospensione dell' esecuzione delle sentenze in materia agraria
Relazione al convegno sul tema: "diritto agrario e processo: problemi attuali", organizzato dall' Associazione italiana cultori di diritto agrario, Cremona, 13 novembre 1993
Vita not., an. 45 (1993), fasc. 3, pt. 1, pag. 1205-1216
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D917; D4170; D45
(Sommario: - L' art. 46, ultimo comma, l. 3 maggio 1982, n. 203, norma di interpretazione autentica. - Condizioni, perche' il giudice d' appello possa sostenere l' esecuzione della propria sentenza in pendenza del giudizio di legittimita'. Il procedimento di sospensione, poteri della sezione adita. - Ambito di applicazione della norma: a) in caso di detentore abusivo del fondo; b) applicabilita' della disposizione al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto; c) conduttore nei cui confronti sia stata pronunciata la risoluzione del contratto, per grave inadempimento. - Conduttore che ricavi, dalla posizione, redditi maggiori di quelli denunciati come derivanti dall' attivita' agricola. - Effetti sulle controversie agrarie e sull' art. 46, ultimo comma, l. 3 maggio 1982, n. 203, dell' entrata in vigore (il 3 gennaio 1994) del nuovo art. 282 c.p.c. - Corollari, delle conclusioni raggiunte (legittimita' costituzionale della norma, inapplicabilita' dell' art. 46, ultimo comma, l. n. 203 del 1982, per ottenere la sospensione della sentenza, esecutiva ex lege di primo grado))
art. 46 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 53 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 282 c.p.c. art. 373 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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