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210070
IDG940602401
94.06.02401 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Donzella Antonella
Sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli
Nota a Cass. sez. un. civ. 30 ottobre 1992, n. 11847
Vita not., an. 45 (1993), fasc. 3, pt. 1, pag. 1326-1336
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31651; D30717; D3080
La Cassazione affronta il tema del coordinamento tra art. 22 l. 990/1969, che subordina l' azione per il risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli o natanti soggetti ad obbligo assicurativo alla richiesta del danneggiato rivolta all' assicuratore del responsabile mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonche' al decorso di 60 giorni dalla ricezione, ex art. 2935 c.c., che stabilisce che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere. Secondo la soluzione della Suprema Corte, il periodo di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non e' sospeso per il periodo di 60 giorni dal ricevimento della raccomandata da parte dell' assicuratore. L' A. esamina la questione soffermandosi s seguenti aspetti: il non esercizio del diritto e la nozione diprescrizione nel sistema civilistico attuale; considerazioni generali sull' art. 22 l. 990/1969; interpretazione dell' art. 22 in materia di decorrenza del termine di prescrizione; i precedenti; la dottrina.
art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 2054 c.c. art. 2934 comma 1 c.c. art. 2935 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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