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210138
IDG940702469
94.07.02469 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Miniotti Cinzia
Cave e concessione edilizia: ancora contrasto tra Cassazione e Consiglio di Stato
Nota a Cass. sez. III pen. 3 marzo 1992, n. 2332 Cass. sez. III pen. 15 gennaio 1993, n. 2218
Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 3 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 98-100
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D13041; D18238; D18250; D18255; D540; D5213
Le due sentenze annotate segnano un netto mutamento della giurisprudenza in materia di cave. Esse affermano, infatti, che l' attivita' di apertura e coltivazione di cave rientra nella disciplina urbanistica, comportando tale attivita' una oggettiva e spesso rilevante trasformazione morfologica del territorio. Pertanto, l' assenza di concessione edilizia e' sanzionata penalmente ai sensi dell' art. 20 lett. b della l. 47/1985 e, se l' area e' sottoposta a vincoli ambientali ai sensi dell' art. 20 lett. c della stessa legge, con l' eventuale concorso, afferma la sentenza n. 2332 in epigrafe, dell' art. 734 c.p. L' A. esamina la normativa a cui le sentenze fanno riferimento, richiama il precedente indirizzo giurisprudenziale e quello del Consiglio di Stato, col quale il nuovo orientamento si pone in contrasto, indica i motivi per cui e' comprensibile l' esigenza di cui la Corte si e' fatta interprete: quella di apprestare uno strumento di tutela penale incisivo per un' attivita' che ormai si svolgeva in un clima di sostanziale deregulation.
l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 20 lett. b l. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 20 lett. c l. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 734 c.p.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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