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210167
IDG940902498
94.09.02498 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mendoza Roberto
Le Sezioni unite affermano che l' apertura e coltivazione di cave non costituiscono attivita' di trasformazione del territorio in senso urbanistico
Nota a Cass. sez. un. pen. 18 giugno 1993
Cass. pen., vol. amb000, an. 34 (1994), fasc. 2, pag. 275-280
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D13041; D18238; D540
alle sezioni unite penali e' stata assegnata la soluzione di due questioni: se per l' apertura di una cava o la prosecuzione della medesima sia necessaria la concessione edilizia; se sia necessaria l' autorizzazione paesistica per le cave gia' esistenti alla data di entrata in vigore della l. 431/1985. Le sezioni unite penali hanno risolto il contrasto apertosi nella giurisprudenza delle sezioni semplici riaffermando il principio che l' attivita' di apertura e coltivazione di cava, che deve essere autorizzata dalla Regione, non richiede anche la concessione edilizia. L' A. prende in esame le ragioni addotte a sostegno di questa tesi, che ritiene condivisibile. Rileva tuttavia come nulla sia stato detto in ordine alla ipotizzabilita' della contravvenzione di cui all' art. 20 lett. a l. 47/1985, per i casi in cui la coltivazione di una cava si ponga in contrasto con strumenti urbanistici che abbiano prescritto particolari destinazioni della zona. L' A. prende in esame poi la seconda questione all' esame delle sezioni unite e rileva come queste non abbiano affrontato le varie problematiche ad essa collegate.
art. 20 l. 28 febbraio 1985, n. 47
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