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| IDG940902498 | |
| 94.09.02498 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mendoza Roberto
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| Le Sezioni unite affermano che l' apertura e coltivazione di cave non
costituiscono attivita' di trasformazione del territorio in senso
urbanistico
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| Nota a Cass. sez. un. pen. 18 giugno 1993
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| Cass. pen., vol. amb000, an. 34 (1994), fasc. 2, pag. 275-280
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D13041; D18238; D540
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| alle sezioni unite penali e' stata assegnata la soluzione di due
questioni: se per l' apertura di una cava o la prosecuzione della
medesima sia necessaria la concessione edilizia; se sia necessaria l'
autorizzazione paesistica per le cave gia' esistenti alla data di
entrata in vigore della l. 431/1985. Le sezioni unite penali hanno
risolto il contrasto apertosi nella giurisprudenza delle sezioni
semplici riaffermando il principio che l' attivita' di apertura e
coltivazione di cava, che deve essere autorizzata dalla Regione, non
richiede anche la concessione edilizia. L' A. prende in esame le
ragioni addotte a sostegno di questa tesi, che ritiene condivisibile.
Rileva tuttavia come nulla sia stato detto in ordine alla
ipotizzabilita' della contravvenzione di cui all' art. 20 lett. a l.
47/1985, per i casi in cui la coltivazione di una cava si ponga in
contrasto con strumenti urbanistici che abbiano prescritto
particolari destinazioni della zona. L' A. prende in esame poi la
seconda questione all' esame delle sezioni unite e rileva come queste
non abbiano affrontato le varie problematiche ad essa collegate.
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| art. 20 l. 28 febbraio 1985, n. 47
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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