| L' A. trae spunto dalla sentenza in epigrafe per svolgere alcune
considerazioni sull' art. 149 disp. att. c.p.p., regola tecnica non
sanzionata per la sua violazione ma della quale l' art. 124 c.p.p.
impone tuttavia l' osservanza al pari di qualsiasi norma processuale
in alcun modo sanzionata, prevedendo anche provvedimenti disciplinari
a carico dei soggetti cui detto obbligo e' imposto. La disposizione
in parola, afferma l' A., viene puntualmente disattesa, pur potendosi
verificare che, in concreto, il pregiudizio arrecato sia grave,
compromettendo fortemente la genuinita' della disposizione. Percio',
secondo l' A., occorre individuare all' interno del codice dei rimedi
che, ex post, consentano di svilire il piu' possibile il valore di
una testimonianza siffatta. A tal fine rispondono le norme sull'
esame dei testi, anche se non sempre si rivelano adatte allo scopo,
dipendendo molta della loro efficacia dalla volonta' e dalla sagacia
del giudice o, nella cross-examination, dall' abilita' di chi conduce
l' esame.
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