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Documento


210174
IDG940902505
94.09.02505 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pitton Marina
Non sanzionabilita' della violazione del divieto dei testimoni di comunicare con le parti
Nota a Cass. sez. I pen. 5 maggio 1992
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 2, pag. 377-381
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D61465
L' A. trae spunto dalla sentenza in epigrafe per svolgere alcune considerazioni sull' art. 149 disp. att. c.p.p., regola tecnica non sanzionata per la sua violazione ma della quale l' art. 124 c.p.p. impone tuttavia l' osservanza al pari di qualsiasi norma processuale in alcun modo sanzionata, prevedendo anche provvedimenti disciplinari a carico dei soggetti cui detto obbligo e' imposto. La disposizione in parola, afferma l' A., viene puntualmente disattesa, pur potendosi verificare che, in concreto, il pregiudizio arrecato sia grave, compromettendo fortemente la genuinita' della disposizione. Percio', secondo l' A., occorre individuare all' interno del codice dei rimedi che, ex post, consentano di svilire il piu' possibile il valore di una testimonianza siffatta. A tal fine rispondono le norme sull' esame dei testi, anche se non sempre si rivelano adatte allo scopo, dipendendo molta della loro efficacia dalla volonta' e dalla sagacia del giudice o, nella cross-examination, dall' abilita' di chi conduce l' esame.
art. 124 c.p.p. art. 177 c.p.p. art. 191 c.p.p. art. 149 disp. att. c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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