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| IDG940902510 | |
| 94.09.02510 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Carcano Domenico
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| In tema di indagine difensiva
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| Osservazione a ord. Trib. Lecce 29 settembre 1993
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| Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 2, pag. 455
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D60355; D6123
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| La decisione in epigrafe, osserva l' A., e' in linea con quanto
affermato dalla Corte di Cassazione in tema di indagini difensive
nella pronuncia della sezione VI penale del 10 ottobre 1992, alla
quale viene fatto espresso riferimento nella motivazione dell'
ordinanza, in cui si affermava il principio generale che nella fase
delle indagini il P.M. e' l' unico organo preposto alla raccolta e al
vaglio dei dati positivi e negativi afferenti fatti di rilevanza
penale, e che tutti i dati utili, comprese le informazioni acquisite
dai difensori, devono essere canalizzati sul P.M. L' A. afferma l'
assoluta inadeguatezza della disciplina di cui all' art. 38 disp.
att. c.p.p. e la necessita' di una non ambigua disciplina delle forme
e delle modalita' di documentazione dell' attivita' di investigazione
del difensore o di altre persone incaricate. Traccia schematicamente
alcune linee di riforma nel senso di prevedere, sia nella fase
procedimentale che in quella processuale, che il risultato dell'
indagine difensiva abbia come unico filtro il giudice.
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| art. 358 c.p.p.
art. 38 disp. att. c.p.p.
Cass. sez. VI pen. 10 ottobre 1992
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