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| IDG940902511 | |
| 94.09.02511 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bernasconi Alessandro
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| Poteri del pubblico ministero in sede esecutiva, controllo
giurisdizionale e ripartizione delle competenze
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| Nota a ord. Trib. Milano 2 dicembre 1992
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| Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 2, pag. 459-471
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D644; D5035
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| La decisione in commento interviene su un caso di rigetto dell'
istanza, volta ad ottenere la dilazione dell' inizio dell'
esecuzione, presentata, in vista della pronuncia del Tribunale di
sorveglianza competente per la concessione della misura dell'
affidamento in prova al servizio sociale, da un condannato in stato
di liberta': la procedura di cui all' art. 47 comma 4 dell'
ordinamento penitenziario prevede infatti che spetti al P.M., in
veste di organo dell' esecuzione, il potere di sospendere l'
emissione o l' esecuzione dell' ordine di carcerazione, previa
verifica che il limite della "pena detentiva inflitta", ai sensi del
comma 1 dell' art. 47 cit., non superi i tre anni. sara' poi lo
stesso P.M. a trasmettere immediatamente al Tribunale di sorveglianza
gli atti riguardanti la domanda del condannato, che potra' cosi'
attendere la relativa pronuncia in liberta'. L' A. approfondisce
problematicamente l' aspetto relativo all' ammissibilita' del
controllo del giudice dell' esecuzione sul provvedimento di diniego
adottato dal P.M. nei confronti dell' istanza di cui all' art. 47
comma 4 cit. De iure condito, l' A. ritiene prospettabile, in
alternativa all' intervento del giudice dell' esecuzione, la
soluzione del sindacato di legittimita' della Cassazione ex art. 111
Cost.
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| art. 111 Cost.
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
art. 14 bis d.l. 8 giugno 1992, n. 306
l. 7 agosto 1992, n. 356
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