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210180
IDG940902511
94.09.02511 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bernasconi Alessandro
Poteri del pubblico ministero in sede esecutiva, controllo giurisdizionale e ripartizione delle competenze
Nota a ord. Trib. Milano 2 dicembre 1992
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 2, pag. 459-471
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D644; D5035
La decisione in commento interviene su un caso di rigetto dell' istanza, volta ad ottenere la dilazione dell' inizio dell' esecuzione, presentata, in vista della pronuncia del Tribunale di sorveglianza competente per la concessione della misura dell' affidamento in prova al servizio sociale, da un condannato in stato di liberta': la procedura di cui all' art. 47 comma 4 dell' ordinamento penitenziario prevede infatti che spetti al P.M., in veste di organo dell' esecuzione, il potere di sospendere l' emissione o l' esecuzione dell' ordine di carcerazione, previa verifica che il limite della "pena detentiva inflitta", ai sensi del comma 1 dell' art. 47 cit., non superi i tre anni. sara' poi lo stesso P.M. a trasmettere immediatamente al Tribunale di sorveglianza gli atti riguardanti la domanda del condannato, che potra' cosi' attendere la relativa pronuncia in liberta'. L' A. approfondisce problematicamente l' aspetto relativo all' ammissibilita' del controllo del giudice dell' esecuzione sul provvedimento di diniego adottato dal P.M. nei confronti dell' istanza di cui all' art. 47 comma 4 cit. De iure condito, l' A. ritiene prospettabile, in alternativa all' intervento del giudice dell' esecuzione, la soluzione del sindacato di legittimita' della Cassazione ex art. 111 Cost.
art. 111 Cost. art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 14 bis d.l. 8 giugno 1992, n. 306 l. 7 agosto 1992, n. 356
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