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210205
IDG940902536
94.09.02536 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Archidiacono Renato
Divieto di colloquio col difensore e riflessi sullo stato di detenzione dell' indagato
Nota a Cass. sez. I pen. 27 aprile 1992
Giust. pen., s. 7, an. 98 (1993), fasc. 10, pt. 3, pag. 558-564
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60356; D613; D6114
Ritenuto illegittimo il divieto di colloquio dell' indagato, in stato di custodia cautelare, col proprio difensore, per omessa indicazione delle specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, la Corte ha affermato la nullita' del successivo interrogatorio reso al GIP. Di conseguenza viene affermata l' estinzione della custodia cautelare ex art. 302 c.p.p. Esaminata la normativa in materia di colloquio con l' imputato "in vinculis" e ripercorso l' iter argomentativo della sentenza, l' A. ritiene corretta la soluzione offerta dalla sentenza.
art. 104 c.p.p. art. 294 c.p.p. art. 302 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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