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210216
IDG940902547
94.09.02547 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iadecola Gianfranco
In tema di rilevanza penale del commercio "riservato" di videocassette oscene
Nota a App. Bologna 4 marzo 1993 App. Bologna 7 luglio 1993
Giust. pen., s. 7, an. 98 (1993), fasc. 12, pt. 2, pag. 700-703
D52092
La massima della sentenza annotata afferma che "la detenzione al fine di commercio di videocassette a contenuto osceno integra il reato di cui all' art. 528 c.p., e cio' anche se le medesime sono state adeguatamente custodite in luogo separato, appartato e non visibile al pubblico, dell' esercizio e date in visione a soli soggetti adulti". Le due sentenze dimostrano in modo evidente, afferma l' A., come la soluzione proposta della rilevanza dell' "osceno" solo in quanto dotato di diffusivita' non incontri il consenso generale dei giudici di merito ma, anzi, sia resistita e contraddetta. L' A. sottopone a critica la tesi secondo cui l' "osceno" e' penalmente rilevante solo in quanto dotato di diffusivita', sulla base di un' interpretazione favorevole alla non punibilita' del commercio "riservato" di materiale osceno. Questa tesi non appare sostenibile neppure alla luce della l. 355/75. Analizzato l' art. 528 c.p., l' A. afferma conclusivamente che, a meno di innovazioni normative che introducano nella fattispecie di reato l' elemento della "pubblicita'" quale requisito della condotta o del dolo specifico, il commercio di videocassette oscene, ancorche' circondato da "riservatezza", si pone in netto contrasto con l' art. 528 c.p.
art. 528 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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