| La massima della sentenza annotata afferma che "la detenzione al fine
di commercio di videocassette a contenuto osceno integra il reato di
cui all' art. 528 c.p., e cio' anche se le medesime sono state
adeguatamente custodite in luogo separato, appartato e non visibile
al pubblico, dell' esercizio e date in visione a soli soggetti
adulti". Le due sentenze dimostrano in modo evidente, afferma l' A.,
come la soluzione proposta della rilevanza dell' "osceno" solo in
quanto dotato di diffusivita' non incontri il consenso generale dei
giudici di merito ma, anzi, sia resistita e contraddetta. L' A.
sottopone a critica la tesi secondo cui l' "osceno" e' penalmente
rilevante solo in quanto dotato di diffusivita', sulla base di un'
interpretazione favorevole alla non punibilita' del commercio
"riservato" di materiale osceno. Questa tesi non appare sostenibile
neppure alla luce della l. 355/75. Analizzato l' art. 528 c.p., l' A.
afferma conclusivamente che, a meno di innovazioni normative che
introducano nella fattispecie di reato l' elemento della
"pubblicita'" quale requisito della condotta o del dolo specifico, il
commercio di videocassette oscene, ancorche' circondato da
"riservatezza", si pone in netto contrasto con l' art. 528 c.p.
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