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217456
IDG950603046
95.06.03046 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Franco Giuseppe
Sui litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di insolvenza
Nota a Trib. Roma 26 aprile 1993
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 10, pt. 1, pag. 2651-2655
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31302; D31317
L' omissione o il ritardo dell' emanazione, da parte dell' autorita' amministrativa, del decreto di liquidazione con nomina del commissario liquidatore determina un grave pregiudizio all' esercizio del diritto di opposizione ex art. 195 comma 3 l. fall. contro la sentenza dichiarativa d' insolvenza, opposizione che va esperita entro 30 giorni dall' affissione della sentenza e deve svolgersi in contraddittorio con il commissario liquidatore, la cui nomina, nel caso oggetto della pronuncia in epigrafe, non era ancora avvenuta all' epoca del promovimento dell' opposizione stessa. Il Tribunale, essendosi verificato tale ritardo dell' autorita' governativa nel caso di specie, ha dichiarato inammissibile l' opposizione. L' A. esamina criticamente i possibili modelli giuridici di soluzione del problema prospettato, in modo da individuare un iter giuridico processuale accettabile al fine di rendere possibile l' esercizio dell' opposizione ex art. 195 comma 3 l. fall.
art. 17 l. fall. art. 18 comma 3 l. fall. art. 195 comma 3 l. fall. art. 195 comma 4 l. fall. art. 102 c.p.c. art. 327 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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