| L' ordinanza-ingiunzione di pagamento di crediti previdenziali e
sanzioni amministrative, emessa dall' ente gestore delle forme di
previdenza ed assistenza ai sensi dell' art. 35 l. 689/1981, rimane
valida ed efficace anche se una parte di essa sia stata affetta da
nullita' per vizi propri del procedimento di irrogazione. La nullita'
della predetta ordinanza, collegata al potere punitivo della p.a.,
non si estende, infatti, a quella parte di ordinanza con la quale
viene ingiunto il pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive,
quali i premi assicurativi, che hanno connotati civilistici e
risarcitori. L' utilizzo di un solo strumento giudiziario per la
riscossione contemporanea di somme di denaro, dovute a vario titolo,
non significa certo uguagliare le due discipline, quella
sanzionatoria e quella previdenziale; al contrario, i due atti,
seppure unificati per una evidente economia di giudizi, mantengono la
loro primigenia funzione, costituendo l' uno espressione del potere
punitivo e l' altro espressione del carattere risarcitorio. Il
giudice dell' opposizione, pur annullando l' ordinanza nella parte
relativa alla sanzione amministrativa, e' tenuto ad esaminare nel
merito le altre pretese, senza che sia necessario per l' ente
previdenziale proporre domanda riconvenzionale ovvero altra in via
principale. Cio' premesso, dunque, in caso di impugnazione della
ordinanza-ingiunzione, per l' annullamento della sanzione
amministrativa, bisogna stabilire se in caso di accoglimento della
doglianza del contribuente, si mantengano almeno gli effetti
ingiuntivi relativi al pagamento dei premi e delle sanzioni civili.
Le sezioni unite, chiamate a comporre il contrasto emerso in
giurisprudenza sul punto, offrono una soluzione nel senso che ove l'
ente previdenziale adotti il sistema della riscossione congiunta,
avendo la stessa ad oggetto pretese di natura diversa, l' eventuale
nullita' di una di queste pretese, in specie della sanzione
amministrativa, non e' in grado di viziare l' intera
ordinanza-ingiunzione, con oggetto ancora il pagamento di crediti
previdenziali e delle altre spettanze. Il giudice dell' opposizione,
dunque, per quanto attiene all' ingiunzione-ordinanza e' tenuto ad
accertare sia il fondamento della pretesa previdenziale che il
pagamento dei contributi e le sanzioni civili sicche' l' ente puo'
insistere per l' accoglimento delle sue pretese senza bisogno di una
specifica domanda.
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