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217478
IDG950603068
95.06.03068 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scardi Marina
Nullita' parziale dell' ordinanza-ingiunzione per vizi del procedimento
Nota a Cass. sez. un. civ. 25 ottobre 1993, n. 10598
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 11, pt. 1, pag. 2951-2954
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4193; D761; D74461; D45
L' ordinanza-ingiunzione di pagamento di crediti previdenziali e sanzioni amministrative, emessa dall' ente gestore delle forme di previdenza ed assistenza ai sensi dell' art. 35 l. 689/1981, rimane valida ed efficace anche se una parte di essa sia stata affetta da nullita' per vizi propri del procedimento di irrogazione. La nullita' della predetta ordinanza, collegata al potere punitivo della p.a., non si estende, infatti, a quella parte di ordinanza con la quale viene ingiunto il pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive, quali i premi assicurativi, che hanno connotati civilistici e risarcitori. L' utilizzo di un solo strumento giudiziario per la riscossione contemporanea di somme di denaro, dovute a vario titolo, non significa certo uguagliare le due discipline, quella sanzionatoria e quella previdenziale; al contrario, i due atti, seppure unificati per una evidente economia di giudizi, mantengono la loro primigenia funzione, costituendo l' uno espressione del potere punitivo e l' altro espressione del carattere risarcitorio. Il giudice dell' opposizione, pur annullando l' ordinanza nella parte relativa alla sanzione amministrativa, e' tenuto ad esaminare nel merito le altre pretese, senza che sia necessario per l' ente previdenziale proporre domanda riconvenzionale ovvero altra in via principale. Cio' premesso, dunque, in caso di impugnazione della ordinanza-ingiunzione, per l' annullamento della sanzione amministrativa, bisogna stabilire se in caso di accoglimento della doglianza del contribuente, si mantengano almeno gli effetti ingiuntivi relativi al pagamento dei premi e delle sanzioni civili. Le sezioni unite, chiamate a comporre il contrasto emerso in giurisprudenza sul punto, offrono una soluzione nel senso che ove l' ente previdenziale adotti il sistema della riscossione congiunta, avendo la stessa ad oggetto pretese di natura diversa, l' eventuale nullita' di una di queste pretese, in specie della sanzione amministrativa, non e' in grado di viziare l' intera ordinanza-ingiunzione, con oggetto ancora il pagamento di crediti previdenziali e delle altre spettanze. Il giudice dell' opposizione, dunque, per quanto attiene all' ingiunzione-ordinanza e' tenuto ad accertare sia il fondamento della pretesa previdenziale che il pagamento dei contributi e le sanzioni civili sicche' l' ente puo' insistere per l' accoglimento delle sue pretese senza bisogno di una specifica domanda.
art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 18 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 35 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 633 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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