| Inserendosi nel dibattito sull' insegnamento della religione, l' A.
contesta l' affermazione, contenuta in un documento del Vaticano,
secondo cui detto insegnamento non sarebbe "facoltativo", perche' lo
Stato si impegna ad assicurarlo. Puntualizza quindi che con il
termine "facoltativo" si intende che lo studente ha il diritto di
scegliere se avvalersi o meno di tale insegnamento, il quale si
differenzia da tutti gli altri che sono obbligatori. Gli insegnamenti
alternativi alla religione non possono considerarsi obbligatori; in
questo caso, infatti, Concordato e Intesa avrebbero parlato non di
facoltativita' ma di opzione fra due insegnamenti diversi. Da tale
ragionamento, discende che la religione non puo' essere collocata
nell' ambito dell' orario scolastico, ma deve rimanere al di fuori di
esso. Il problema, peraltro, non sussisterebbe se fosse stato risolto
il problema dell' ora alternativa. Ma il fatto e' che una vera e
propria alternativa alla religione non esiste; per cui l' imposizione
di un insegnamento alternativo appare in contrasto con il testo
concordatario. (Titolo: 3 col / Testo: 1.4 col).
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